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LEGGI A TUTELA DEGLI ANIMALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALI SELVATICI

Art. 500
Diffusione di malattia degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.


 

ANIMALI IN CONDOMINIO

DANNI O DISTURBI CAUSATI DA ANIMALI

Art. 638 UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
2. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Art. 659 DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
2. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Art. 672 OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258. (1)
Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

NOTA
(1) Secondo l’art. 83 del D.P.R. 320/1954, "Regolamento di polizia veterinaria": nelle vie e in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani quando non siano condotti a guinzaglio, debbono portare la museruola che corrisponda ai requisiti prescritti dai regolamenti locali di igiene (eccetto quanto di norma disposto per cani da guardia, da pastore da caccia, per persone non vedenti). Si ritiene vagante un cane trovato libero sulla pubblica strada anche se a 1 solo m. dall'abitazione del proprietario (Cass. 14 novembre 1961)

Vedi anche Art. 727 Abbandono Maltrattamento, sez, Animali Domestici


POTER POSSEDERE O NO UN ANIMALE IN APPARTAMENTO

Dal 18 giugno 2013 finalmente entra in vigore la nuova legge n. 220/12, che tra le altre cose stabilisce nero su bianco come le norme del regolamento non possano porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva, né vietare di possedere o detenere animali da compagnia.
Inoltre é comunque sempre bene conoscere anche l'Ordinanza del Ministero della Salute "concernente la tutela dell'incolumità pubblica da aggressioni di cani", a oggi in vigore fino ad agosto 2014.

Tranne casi eclatanti e conclamati, correlati gravi situazioni (comprovata mancanza di igiene, serio disturbo della quiete, maltrattamento...), alla luce della nuova legge n. 220/12 del condominio, non è possibile vietare la detenzione di animali domestici - anche se il divieto fosse incluso nel contratto di affitto ("divieto contrattuale"). In questo secondo caso, però, suggeriamo sempre di controllare le richieste del proprietario di casa PRIMA di accettare, onde evitare inutili situazioni di conflitto.
Il divieto NON VALE anche se si volesse inserirlo nel Regolamento condominiale (e nel caso in cui voi foste proprietari dell'appartamento in cui vivete, basterebbe il vostro NO in fase di votazione per impedire un eventuale inserimento).

MINACCE DI UCCIDERE UN ANIMALE

Se un condominio o un vicino rivelasse l'intenzione di nuocere al cane, o al gatto anche se non di proprietà (randagio, colonia felina), o di manifestare propopositi di avvelenamento, è possibile presentare una denuncia-querela alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato per "minaccia" ex art. 612 c.p. (punisce a querela della persona offesa "chiunque minacci ad altri un danno ingiusto"), in relazione all'art. 544-bis del codice penale (uccisione di animali), meglio se supportando il tutto con testimoni, o prove di qualche tipo.

DISTURBO DELL'IGIENE

Si è passabili di reclami solo se per intensità e frequenza, i "disturbi" provocano insofferenza e causano danno alla quiete, o generano malessere (che chi si lamenta deve però certificare!) anche in persone di normale sopportazione.

DISTURBO DELLA QUIETE

Gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti sono simili tanto per l'abbaiare di un cane, quanto per la musica di uno stereo, o gli schiamazzi di una o più persone etc..: un rumore di intensità e frequenza "tollerabili" è consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Per la Corte di Cassazione, inoltre, se è un solo condomino a lamentarsi, non si turba la quiete pubblica e il cane "può disturbare il vicino di casa". Perché sia fattibile un concreto allontanamento degli animali (o, per esempio, un esposto da parte di condomini che se ne lamentano), non basta quindi che il reclamo sia fatto da un vicino poco tollerante, ma che ci sia una pluralità di persone a lamentarsi e a denunciare il fatto (Cassazione 1394/1999).
Qualche abbaio occasionale NON fa testo ("Il cane che abbaia in modo normale, per es. in caso di visite di estranei, di "disturbatori", non presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844 del C. Civile). Inoltre tale "disturbo" anche se denunciato da più persone deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale adatto (es., vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati - e pagati - dal condominio) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in tutela dell'inquinamento acustico.
Attenzione però al rumore (abbaio) notturno: chi non riesce a dormire a causa dell'abbaiare ininterrotto dei cani, ha diritto ad un risarcimento anche se il disturbo riguarda una persona singola. Il disturbo notturno è un caso in cui la Cassazione diventa più severa coi proprietari di cani e oggi fanno testo diverse sentenze della Cassazione, che troverete citate (si veda sotto i RIFERIMENTI). MOLTO raramente si attua, però, un allontanamento dei cani e la legge è più propensa a multare i proprietari. Se qualcuno si lamenta dei nostri animali e fornisce prove certe e/o testimonianze convincenti a sostegno di tale accusa, si potrebbero avere dei problemi, ma chiariamo subito: se io affermo che il cane dei vicini mi disturba abbaiando di notte, dovrò DIMOSTRARE che ciò accade con continuità e oltre la soglia della tolleranza (per esempio registrando il cane che abbaia alle 3 del mattino. Trovando testimoni attendibili. Oppure, in casi un po' estremi, facendo rilevare con strumentazioni apposite "quanto" sia lesivo l'abbaiare dei cani) e quindi per poter denunciare qualcuno a casa di rumori definiti molesti, sarà necessario che tale rumore sia dimostrato e cioè:
- 
CONTINUATO: per es., se il vicino ogni sera accende la tv a volume massimo e la tiene così per ore, sta violando l'art. 844 del c. civile ("Immissioni"), ma se per errore gli cade il servizio di pentole con grandissimo rumore, non sto violando nessuna legge, è stato un caso. E allo stesso modo, Se il mio cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento (di notte, ricordiamocelo, attenzione!)

- SUPPORTATO da testimoni atti a farlo: qualcuno credibile che avvalli il tutto e disposto anche a comparire davanti a un giudice (per es., in una delle due sentenze citate prima, un testimone era il ragazzo che lavorava al mattino presto e sentiva i cani abbaiare).
- 
e/o CAUSA DI PROBLEMI PSICO-FISICI: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare ad altra persona una patologia dichiarata (che devi essere diagnosticata - per es., da un medico), per es. "fa così tanto rumore che ho il mal di testa dalla mattina alla sera".
- e/o CERTIFICATO da un ente tecnico apposito
Tutto ciò, ma in senso inverso, lo può fare un proprietario di cani che si ritrovi perseguitato dalle lamentele (se ingiustificate) dei vicini: i vicini dicono che i cani abbaiano, ma nessun altro si lamenta? Tali vicini non hanno reali prove a supporto, né altri testimoni? Potenzialmente possono essere querelati. Suggeriamo di tutelarsi per es. raccogliendo le testimonianze di altri vicini, i quali potrebbero dichiarare che i cani non creano disturbo. O altre prove adatte. Con tali elementi (non sono obbligatori, ma che possono sostenere) ci si può recarsi presso le Forze dell'Ordine e farsi valere.

USO DELL'ASCENSORE, DI SCALE ECC.

Anche qui si può citare ai condomini l'art. 1117 e seguenti del C. Civile: le parti comuni sono, appunto, comuni e ogni condomino ha il diritto di usufruirne seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano. In caso potete controllare un eventuale Reg. od Ordinanza Comunali in merito a ciò (ma vedrete che al massimo vi sarà definito l'obbligo di guinzaglio e/o museruola).
L'ascensore tanto contestato è parte comune a tutti gli effetti e ciò vale sia se portate con voi il vostro cane, il nipotino o vostra nonna: resta zona per voi del tutto fruibile.
Nel caso vi contestino una mancanza di igiene/decoro, è ribadito il concetto secondo cui i condomini devono dimostrare con prove rigorose che l'animale è causa di deterioramento/sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte. Per tutelarvi da questo vi basterà per es. un certificato che indica le vaccinazioni del'animale e il suo buono stato di salute

Questi stralci e il testo sono stati integralmente tratti dal sito della Feder F.i.d.a. ( Federazione Italiana Diritti Animali )

 

CODICE PENALE

Il maltrattamento degli animali è un REATO, previsto e punito dgli artt. 544 ter e 727 del c.p. e non si tratta più solo di un "delitto contro il patrimonio" (cioè il bene protetto è la proprietà privata dell'animale da parte di un proprietario), come è previsto dall'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). La differenza è stata chiarita dalla Cassazione (sentenza n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., tutela ora il sentimento per gli animali: con l'art. 638 l'animale era tutelato quale "proprietà" di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa; ma con l'art. 544 ter, è riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell'animale stesso.

SEZIONI:

ANIMALI DOMESTICI

ANIMALI SELVATICI

ANIMALI IN CONDOMINIO

DIVIETO DI NUTRIRE I GATTI RANDAGI


 

ANIMALI DOMESTICI

TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis e ter. (Uccisione e maltrattamento di animali)
Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali)

Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie)

Art. 727 Abbandono e Maltrattamento di animali

Art. 544tbis.(Maltrattamento di animali)1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi quattro mesi a due anni. Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)

Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali)1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali)
1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie)
1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Art. 727 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Con la Legge 189/2004, è sostituito dal seguente:
Art. 727 (Abbandono di animali)
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
(n.d.r.)
Devono considerarsi quindi vietati gli spettacoli o intrattenimenti che facciano apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali: corse con pungolo acuminato, combattimenti di animali, corride, lancio di anatre in acqua, uso di animali vivi per alberi della cuccagna, o come bersaglio fisso e ogni altro spettacolo o intrattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma dell'art.727.


DIVIETO DI NUTRIRE I RANDAGI

Divieto di dar cibo a gatti randagi / divieto di tenere gatti / colonie feline

Voi che nutrite e accudite i gatti siete tutelati prima di tutto dalla L. Quadro 281/91 , da cui sono poi derivate le diverse leggi regionali a prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione (per il Lazio, per es., è la LR 34/97) secondo cui non solo è lecito, ma addirittura doveroso accudire e nutrire le colonie (certo, lasciando poi tutto pulito, non mollate piattini o altro in giro).
A difesa del vostro operato e della tutela dei gatti, potete citare anche i rif. del C. Penale contro il maltrattamento di animali, sanciti dopo le modifiche attuate dalla Legge 189/2004 che, con l'introduzione dell'art. 544, definisce maltrattamento di animale anche lareclusione. E anche non permettere di sfamare i gatti, equivale a maltrattarli!
Le colonie feline sono insomma tutelate dalla legge, che riconosce al gatto il diritto al territorio con espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat (intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione), identificando con questo termine sia aree pubbliche che private. La permanenza dei gatti nelle aree condominiali è da considerare legittima ed impedirne la cura ed il nutrimento, o comunque il mettere in atto comportamenti che possono lederne salute e sopravvivenza, è contro la legge e quindi passabile di denuncia.

Forti di tutto questo potete tutelare la/le colonie scrivendo una bella lettera (spedita via A/R, o consegnata a mano) all'Amministratore - e di cui dovrete fornire copia ai condomini - del tipo:

"Ai Condomini di Via...
All’Amministratore del Condominio di Via...

Sono giunte informali proteste per presunti problemi causati nel vostro stabile dai gatti della colonia felina dimorante presso il nostro condominio (o altro motivo di discussione nel condominio a causa dei gatti).
Tali animali sono curati da (...), sterilizzati e censiti secondo la legge quadro 281/1991 e relativa legge regionale (inserire la legge di riferimento) di attuazione e la colonia da loro costituita è regolarmente controllata dal Servizio Veterinario Asl mentre l’accudimento non è fonte di alcun problema igienico. Eventuali documentati danni causati dai gatti devono essere inviati, per richiesta di risarcimento, al Sindaco in quanto proprietario dei gatti ai sensi del C.Civile.
La legge 281/1991 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti. 
Inoltre il regolamento regolamento comunale tutela animali (se esistente) stabilisce con l'art. (inserire l'articolo) che ...
Infine, ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, il maltrattamento (ivi incluso l'impedimento della cura, o del nutrimento delle colonie) è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 euro a 15.000 euro mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre a 18 mesi.
Ciò anche solo a titolo di tentativo.

Per questi motivi, qualsiasi minaccia anche solo verbale di mettere in atto comportamenti violenti nei loro confronti, o qualsiasi comportamento lesivo nei confronti del benessere della colonia felina, sarà segnalato alle Autorità.
Distinti saluti"